Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Art. 4.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici
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attività commerciali; 4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di
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il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre
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amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di
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comunali; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; 5) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse